Una delle domande che ricevo più spesso da parte degli studenti che intendono iscriversi al Conservatorio (ma anche da coloro che si sono diplomati secondo il vecchio ordinamento e da quelli che si preparano all’insegnamento) riguarda l’equipollenza del titolo rilasciato dal Conservatorio a una laurea di I o II livello.

Nonostante oggi categorie di titoli della formazione superiore come quelli rilasciati dal Conservatorio siano ormai definibili  ad ogni effetto di legge con l’espressione di “laurea”, mi sembra che a tale proposito regni ancora molta confusione e, per mettere un po’ di ordine, mi riferirò ad articoli tratti da fonti accreditate. Ma per prima cosa, occorrerà fare chiarezza sul significato del termine AFAM, che ci permetterà di capire che cosa è successo storicamente e come siamo arrivati all’attuale situazione.

La locuzione alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) indica l’istruzione superiore artistica appartenente al sistema universitario della Repubblica italiana.

Sotto la denominazione “alta formazione artistica, musicale e coreutica” sono ricomprese:

le accademie di belle arti;
i conservatori di musica;
l’Accademia nazionale di danza;
l’Accademia nazionale d’arte drammatica;
l’Accademia internazionale di teatro;
gli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA);
gli istituti superiori di studi musicali (ex istituti musicali pareggiati).

Sono per ora escluse la Scuola nazionale di cinema e l’Istituto nazionale del dramma antico.

Un po’di storia

In origine, le accademie di belle arti e i conservatori in Italia furono istituti superiori parimenti alle università di Architettura fino a quando il regime fascista li declassò a istituzioni scolastiche. Per questo motivo rimasero sottoposte alla supervisione del Ministero della pubblica istruzione e non più considerate di livello universitario.

La necessità di ridare valore di tipo universitario ai titoli rilasciati da queste istituzioni spinse accademie e conservatori, dall’inizio degli anni novanta (anche con alcuni eclatanti episodi di protesta da parte degli studenti), a chiedere l’equipollenza con le università e ad avere la supervisione del Ministero dell’università e della ricerca, allora dicastero distinto.

Fonte: Wikipedia.org 

Oggi, grazie a una serie di riforme e al Decreto Ministeriale 331 del 10 aprile 2019, l’equipollenza è stata raggiunta… o meglio, ritrovata. Sinteticamente, potremmo dire che “il diploma di conservatorio è stato equiparato in tutti i sensi alla laurea di I° livello del nuovo ordinamento. Ciò consente la partecipazione a tutti i concorsi pubblici e la possibilità di insegnare a pieno titolo (previo conseguimento del titolo abilitante) e senza riserve in qualsiasi scuola media di I o II grado e nei conservatori.”

“Inoltre, il diploma del conservatorio del vecchio ordinamento è equiparabile a una laurea specialistica di secondo livello, e come questa, è considerato facente parte del secondo ciclo di istruzione superiore. Per questo, chi ha un diploma di conservatorio del vecchio ordinamento può accedere a ulteriori specializzazioni, come master di secondo livello, dottorati di ricerca o, rimanendo nel novero dei titoli AFAM, un diploma accademico di formazione alla ricerca.

Tutte le informazioni dettagliate sulla legge di stabilità che ha determinato le linee guida sull’equipollenza del diploma di conservatorio del vecchio ordinamento sono consultabili online, sul sito ufficiale del MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca).”

Fonte: accademiastudi.net

E per quanto riguarda l’INPS?

Vecchi e nuovi diplomi accademici dell’Afam sono lauree a tutti gli effetti. L’Inps ammette il riscatto quinquennale per i diplomi Afam di vecchio ordinamento.

Nel 2020 “è stata finalmente emanata l’attesissima circolare innovativa dell’Inps che, nella maniera più esplicita e prendendo atto dalla innovata e già da tempo vigente normativa, dichiara l’equiparazione a tutti gli affetti dei diplomi universitari e dei diplomi accademici di nuovo e di vecchio ordinamento. Categorie di titoli della formazione superiore oramai definibili tutte ad ogni effetto di legge con l’espressione generalizzata di “laurea”.

Fonte: Musica & Musicologia

Qualche domanda interessante

Salve,
Mi sono diplomato in chitarra (previgente ordinamento) nel ottobre 2018 presso il conservatorio di musica N. PICCINNI di Bari.
Il mio titolo è quindi equipollente ad una laurea di I o II livello? Grazie per l’eventuale risposta
Cordiali saluti

“Per quanto riguarda il diploma con vecchio ordinamento premettiamo che è necessario possedere un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado per poter richiedere il riscatto del diploma AFAM: la legge 228/2012, Legge di Stabilità 2013, ha reso i diplomi di Accademie e Conservatori di Musica di Vecchio Ordinamento equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello (Lauree Magistrali) solo se conseguiti entro il 1 gennaio 2013. Successivamente “Il termine ultimo di validità ai fini dell’equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 è prorogato al 31 dicembre 2017″

Solo, quindi, i diplomi di Vecchio Ordinamento conseguiti entro il 31 dicembre 2017 sono equiparati ad una Laurea Magistrale, quelli conseguiti successivamente vengono equiparati ad un titolo di I livello.

Fonte: Consulente fiscale Orizzonte Scuola

Ciao Carmen, ho letto che i diplomi di Accademie e Conservatori di Musica di Vecchio Ordinamento, purché conseguiti entro il 1 gennaio 2017, sono equipollenti a una Laurea di secondo livello. Ma di preciso che cosa si intende per Laurea di Secondo Livello?  In pratica è un livello superiore o inferiore al primo?
Lino Barbieri

Ciao Lino, 

 il secondo livello è superiore al primo, nel senso che vi si può accedere una volta superato il primo ciclo (e non viceversa). In questa pagina ho pubblicato degli schemi esemplificativi.  Nello specifico: “per accedere ad un Master di primo livello è richiesta una laurea triennale (o titolo riconosciuto dalla legge equipollente, per esempio diploma universitario); – per accedere ad un Master di II livello è necessario essere in possesso di una laurea specialistica/magistrale o di vecchio ordinamento” (come appunto nel nostro caso). Il Corso di Laurea Magistrale costituisce dunque il II livello degli studi universitari. Il Corso di Laurea Magistrale dura due anni e alla fine del percorso di studi consegue la Laurea Magistrale e si ottiene la qualifica di Dottore Magistrale.”

Fonte: https://baiadellaconoscenza.com/dati/argomento/read/123335-cosa-si-intende-per-laurea-di-secondo-livello

Chi si laurea al conservatorio è Dottore o Maestro?

Ciao Carmen, sono laureato in pianoforte (vecchio ordinamento) e sto per aprirmi uno studio di musica in provincia di Padova. L’amministratore di condominio dove ho affittato lo studio mi ha proposto di mettere all’esterno una targa, come hanno fatto gli avvocati e i medici che esercitano presso lo stesso condominio. E qui si è aperto un dilemma grande come il mondo: che titolo dovrei mettere sulla targa? Ho guardato su Internet ma c’è una confusione pazzesca.

Luca Boldi  

Ciao Luca, sono d’accordo con te: c’è ancora una grande confusione in merito. Rifacciamoci semplicemente a quanto riporta la Legge italiana. Secondo la nuova normativa, il titolo di Dottore spetta ai laureati che abbiano conseguito o la laurea in un corso di studio universitario di primo ciclo (con durata triennale) o il diploma universitario in un corso della stessa durata (Legge n. 240/2010 art. 17 comma 2 Riforma Gelmini). Ciò che è anche il caso dei laureati in Conservatorio: di fatto non è segnalata alcuna differenziazione.

Ricordiamo però che ai laureati in Conservatorio spetta anche, per tradizione, il titolo onorifico di Maestro (Mº), a sua volta equivalente di Dottore (da non confondere con “maestro/maestra” che è invece la denominazione del personale docente delle scuole elementari e materne.) Tuttavia vi sono delle specifiche da considerare: Wikipedia ad esempio riporta che: “Maestro (M°) è un titolo onorifico di rispetto. Il termine è più comunemente usato nel contesto della musica classica occidentale e dell’opera, in linea con l’uso comune dei termini musicali italiani. La parola maestro è più spesso usata per rivolgersi o riferirsi a direttori d’orchestra. Meno frequentemente si utilizza anche in riferimento a compositori, esecutori, impresari, musicologi e insegnanti di musica rispettati.” Non si parla dunque di titolo accademico, ma di titolo onorifico.

La legge attuale riporta anche il titolo accademico di Dottore Magistrale (Dott. Mag.), che spetta a chi abbia conseguito una laurea specialistica/magistrale di durata biennale o una laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e a tutti i laureati del vecchio ordinamento (dunque anche ai laureati in conservatorio che abbiano conseguito una laurea di secondo livello e ai diplomi secondo il vecchio ordinamento). Nella prassi quotidiana, la qualifica di Dottore Magistrale non è ancora abitualmente utilizzata.

I laureati italiani possono utilizzare – sia in Italia sia all’estero – la qualifica accademica conseguita in Italia. Solo a seguito di riconoscimento del titolo in uno Stato estero è consentito utilizzare in quello Stato, al posto della qualifica accademica italiana, la corrispondente qualifica accademica estera.

Dunque, allo stato attuale delle cose (13/10/2022), puoi utilizzare sia il titolo di Dottore che quello di Maestro (M°). Ragionando in termini di legge, sarebbe più coerente utilizzare “Dottore”, che è attinente all’articolo di Legge n. 240/2010 art. 17 comma 2 della  Riforma Gelmini. Ma la tradizione musicale ha anche il suo peso e al momento non è stata fatta ancora chiarezza in merito. 

Ricapitolando: sulla tua targa potresti far scrivere  Dott. Mag.! E se  svolgi anche attività d’insegnamento e hai tutte le carte in regola, potresti aggiungerci persino il titolo di Prof.! Molto fantozziano, vero? :))))

Ti auguro in bocca al lupo per la tua attività e speriamo in una maggiore chiarezza sull’argomento in futuro da parte delle istituzioni.

 

Fonte: Titoli e qualifiche accademiche

E per i più curiosi…

Ciao Carmen,
Ma Pavarotti e Bocelli hanno fatto il Conservatorio? Sono diplomati in canto? E la Callas?
Grazie della risposta.
Marco Grangi

Ciao Marco. Per quanto riguarda Pavarotti, so che non aveva frequentato il Conservatorio. Tuttavia aveva studiato privatamente (e molti dicono che non avesse mai smesso di studiare e perfezionarsi). Cito:

“Contrariamente a quanto credono tutti, Luciano Pavarotti non ha mai frequentato il conservatorio: la sua preparazione musicale era stata curata da due maestri privati a cui Pavarotti tributò per tutta la vita un’enorme riconoscenza.

Curiosamente il tenore si dedicò per la prima parte della sua vita agli studi magistrali, arrivando a insegnare educazione fisica nelle scuole, attività che abbandonò dopo i primi successi in ambito operistico.”

Fonte: https://www.donnemagazine.it/luciano-pavarotti-chi-era/

Per quanto riguarda Bocelli, invece ti riporto il seguente articolo:

Musica: Andrea Bocelli si e’ laureato in canto

(ANSA) – LA SPEZIA – Laurea in Canto per Andrea Bocelli. Il tenore l’ha conseguita oggi presso il Conservatorio Puccini alla Spezia. Già dottore in Giurisprudenza, ha discusso una tesi dal titolo “Il valore e il senso del canto lirico agli inizi del terzo millennio”. (Corriere della Sera)

Per quanto riguarda la Callas, le notizie sono poche e contradditorie. Sul web si dice che fosse diplomata in Canto, mentre alcuni biografi sostengono che frequentò il Conservatorio ad Atene ma non conseguì il diploma. Mi documenterò meglio e ti farò sapere. 

24/10/2022 

Ciao Marco, rieccomi a te. 

Dopo un’accurata ricerca su numerose biografie a proposito del conseguimento di un eventuale diploma di canto da parte di Maria Callas , ecco le informazioni che sono riuscita a recuperare.

Nell’anno 1937 Callas si iscrive al Conservatorio Nazionale di Atene, nella classe di Canto di Maria Trivella. Ed ecco quanto riporta Gina Guandalini in Maria Callas, l’interprete e la storia (Curcio Musica):

Nel 1938 Litsa (madre della Callas) “chiese alla Trivella di dare a Mary un “diploma corto” nella primavera seguente, senza preoccuparsi della completezza della sua preparazione vocale  e musicale.”

Che cosa si intenda per “diploma corto”, la Guandalini non lo specifica. È possibile che si riferisca a quello che in Italia viene chiamato “diplomino”, ossia il compimento inferiore. Non è un vero diploma, ma uno step che chiude il periodo inferiore degli studi verso il diploma. Del resto, la Callas aveva studiato presso il Conservatorio Nazionale appena due anni (dal settembre del ’37 al maggio del ’39). Inoltre il fatto che “lo avesse chiesto la mamma” non so che senso possa avere a proposito di un titolo di studi:)

Nel 1939 si iscrisse presso il più prestigioso Conservatorio Odeion Athenón, nella classe del soprano Elvira de Hidalgo.

Ma vediamo cosa dice ancora Gina Guandalini a proposito del conseguimento del diploma presso l’ Conservatorio Odeion Athenón.

 “L’ultima apparizione (1943) agli esami di Conservatorio si limitò per lei alla sola prova di Canto (…). Armonia si era rivelata troppo difficile e Mary decise di rinunciare al diploma per concentrarsi sul canto.” 

L’informazione è confermata da Frank Hamilton in “Maria Callas, performance annals and discography”.

“Callas non conseguì il diploma all’Odeion Athenón – non aveva completato tutti i corsi di Armonia”.

Per concludere: la Callas non conseguì (per pochissimo!) il diploma di canto, ma aveva alle sue spalle un ben rodato ciclo di studi in Conservatorio e sembra che avesse un “diploma corto” (probabilmente un compimento inferiore di studi). Non è chiaro in che cosa consistesse quest’ultimo, ma mi documenterò ancora e ti farò sapere.

Alla prossima!

Carmen

Per conoscere il seguito, fai clik su questo link

Per approfondire

Equipollenze ed equiparazioni tra titoli accademici AFAM

Con il Decreto Ministeriale 331 del 10 aprile 2019 sono state approvate le equipollenze tra i diplomi afam del vecchio ordinamento, congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, e i diplomi accademici di II livello. Il provvedimento tanto atteso era previsto dal comma 107 della Legge finanziaria 2013 (Legge 228/12).  Tale comma stabiliva che “i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni (…), al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, (…) congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

Presupposto per l’adozione del decreto di equipollenza era l’entrata in ordinamento dei diplomi accademici di II livello. Tali diplomi accademici istituti a livello sperimentale fin dal 2003, sono stati istituzionalizzati e resi ordinamentali solo a partire dall’anno accademico 2018/19 a seguito dell’emanazione del DM 14/18 e del DM 18/2018.

L’equipollenza è valida per i titoli del previgente ordinamento, congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, conseguiti entro 31 dicembre 2021 data entro cui tali corsi andranno ad esaurimento (comma 107bis della Legge 228/12).

Tale provvedimento ha conseguenze importanti anche in tema di equipollenze con le lauree magistrali “al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso”. (comma 103 della Legge 228/12)

Pertanto, ai fini sopra descritti, i Diplomi di previgente ordinamento, congiuntamente al possesso del diploma di scuola secondaria di II grado, rilasciati

  1. dai Conservatori di musica, dall’Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati sono equipollenti alla Classe LM 45 (Musicologia e beni musicali)
  2. dall’Accademia nazionale di arte drammatica, nonché dalle Accademie di belle arti nell’ambito della scuola di «Scenografia» sono equipollenti alla Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale)
  3. dalle Accademie di belle arti nell’ambito delle scuole di “Pittura”, “Scultura” e “Decorazione” sono equipollenti alla Classe LM-89 (Storia dell’arte)
  4. dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), sono equipollenti alla Classe LM-12 (Design).

Per completare il quadro degli interventi previsti dalla Legge 228/12 manca il decreto di equipollenza tra i diplomi accademici di II livello sperimentali e i diplomi accademici di II livello ordinamentali (comma 106 della Legge 228/12).

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